COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 05 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SIANESE – GARA REAL SIANESE / REAL ATLETICO SAVOIA DEL 27.11.05 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 05 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SIANESE – GARA REAL SIANESE / REAL ATLETICO SAVOIA DEL 27.11.05 – PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, audita la società reclamante, attraverso il suo delegato, rileva, preliminarmente, che la società non ha impugnato alcuna sanzione in ordine ai tesserati ed ha rinunciato ad opporsi all’obbligo del risarcimento dei danni. Quanto alla squalifica del campo di gioco per due gare effettive ed alla sanzione pecuniaria accessoria, va evidenziato che i fatti verificatisi, risultanti dagli atti ufficiali (referto dell’arbitro, dei due Assistenti e dei due Commissari di Campo) si appalesano di rilevante gravità, come articolatamente esposto nella motivata decisione del Giudice Sportivo. Nel reclamo ed all’atto dell’audizione, la società ha sottolineato alcuni aspetti di obiettiva contraddizione tra quanto esposto, nel suo rapporto ufficiale, dall’Assistente dell’Arbitro, e quanto refertato dallo stesso direttore di gara e dai due Commissari di Campo. Da un’attenta disamina della documentazione ufficiale in atti è emerso un quadro generale della vicenda che, pur nella sua gravità, che è doveroso ribadire e puntualizzare, deve necessariamente essere parzialmente ridimensionata, alla luce delle richiamate discordanze. Deve, dunque, procedersi ad una riduzione delle sanzioni, in rapporto all’entità effettiva (come accertata in questo secondo grado di giudizio) dei fatti da porre a carico della società Real Sianese, in ragione del principio della responsabilità oggettiva. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre: da due ad una le giornate di squalifica del campo di gioco; ad euro 900,00 l’ammenda. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata
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