COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 05 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AZZURRA PAGANI – GARA ANNUNZIATA VIRTUS / AZZURRA DEL 4.12.2005 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 05 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AZZURRA PAGANI – GARA ANNUNZIATA VIRTUS / AZZURRA DEL 4.12.2005 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è inammissibile, in quanto la reclamante l’ha proposto in data 29.12.2005 e, dunque, oltre il termine, di dieci giorni dalla data di pubblicazione del C.U. n. 50 del 15.12.2005, prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva per i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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