COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 05 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN TAMMARO – GARA S.TAMMARO / VIRTUS RECALE DEL 5.12.2005 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 05 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN TAMMARO – GARA S.TAMMARO / VIRTUS RECALE DEL 5.12.2005 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che in calce all’atto di gravame non è apposta alcuna firma. Manca, quindi, un requisito essenziale dell’atto stesso, necessario a stabilirne la riconducibilità a soggetto legittimato alla proposizione dell’impugnativa. Ne consegue, come disposto dal Codice di Giustizia Sportiva, l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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