COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 05 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MARIANO KELLER – GARA MARIANO KELLER / CAPRESE DEL 7.12.2005 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 05 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MARIANO KELLER – GARA MARIANO KELLER / CAPRESE DEL 7.12.2005 – ATT. MISTA La C.D., letto il reclamo della società Mariano Keller, avverso la squalifica del calciatore Righi Giuliano, per aver colpito con un calcio al volto un avversario che era già a terra; rilevato che, dalla lettura del referto arbitrale, unico documento utilizzabile ai fini della decisione, emerge la gravità del comportamento tenuto dal calciatore, per cui la squalifica inflitta deve ritenersi proporzionata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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