COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO SIG. EMILIO VIETRI PRESIDENTE A,S.D.PIAZZESE MT E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIAZZESE MT

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO SIG. EMILIO VIETRI PRESIDENTE A,S.D.PIAZZESE MT E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIAZZESE MT Letto il deferimento, sentita la società, questa Commissione Disciplinare rileva: il Procuratore Federale aveva contestato, al sig. Vietri Emilio, Presidente della società Piazzese (già Real Quadrelle), la violazione dell’art. 1, commi 1) e 3) ed alla società la violazione dell’art. 2, comma 4), così come da regolare notifica. La motivazione della contestazione era relativa alla circostanza che la società, in occasione di precedente procedimento disciplinare, nonostante convocata più volte dall’Ufficio Indagini, non si era presentata. Fissata la discussione del deferimento per il giorno 23.01.2006, il Vietri compariva, deducendo che gli era risultato impossibile presentarsi dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, in quanto impedito per gravi motivi familiari, riservandosi di documentare attraverso certificazione medica tale impedimento. Questa C.D., anche in riferimento alla seconda convocazione, concedeva un termine entro il giorno 4.2.2006, ma, trascorso il termine, nonché fino alla data di questa riunione, il Vietri non ha provveduto a far pervenire la preannunciata documentazione, attestante il proprio impedimento. Di conseguenza, questa Commissione non può che procedere. La Procura Federale, rappresentata dall’avv. Salvatore Sallustio e dal dott. Mario Alberto Di Nezza, ha chiesto l’inibizione del Vietri per mesi tre ed euro 200,00 di ammenda a carico della società Piazzese. Ritiene questa C.D. che la condotta del Vietri integri pienamente le violazioni così come contestate, anche in ragione della circostanza che, malgrado il nuovo termine concesso, come sopra indicato, egli non abbia depositato presso questa C.D. la documentazione di cui innanzi, ponendo in essere comportamenti antiregolamentari nei confronti degli Organi di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di inibire per mesi uno il sig. Vietri Emilio, Presidente A.S.D. Piazzese MT; di irrogare l’ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Piazzese MT.
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