COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO RICIGLIANESE – GARA RICIGLIANESE / REAL VALLE SELE DEL 29.01.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO RICIGLIANESE – GARA RICIGLIANESE / REAL VALLE SELE DEL 29.01.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è in parte fondato. Difatti, relativamente al calciatore Teti Vito, tenuto conto del referto di gara e previa sua obiettiva disamina, si ritiene congruo ridurre la squalifica a suo carico al 20.03.2006. Viceversa, deve confermarsi la squalifica fino inflitta dal Giudice Sportivo all’altro calciatore di cui al reclamo, Iacullo Christian. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre al 20.03.2006 la squalifica a carico del calciatore Teti Vito; conferma nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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