COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CANNALONGA – GARA CANNALONGA / LAURINO DEL 28.01.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CANNALONGA – GARA CANNALONGA / LAURINO DEL 28.01.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero, nelle suppletive dichiarazioni, rese nella sua audizione presso questa Commissione, l’arbitro confermava che a lanciargli contro il pallone, colpendolo ad una spalla, è stato il n. 7 Fariello Luca (Cannalonga) e non Fariello Sandro, così come dichiarato dalla reclamante. Quanto alla commisurazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, essa appare congrua e deve, pertanto, essere confermata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto ed ordina addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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