COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MAS AVELLINO – GARA ECLANESE / MAS AVELLINO DEL 16.01.06 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MAS AVELLINO – GARA ECLANESE / MAS AVELLINO DEL 16.01.06 – ATT. MISTA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è meritevole di accoglimento. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, il calciatore De Simone Marco, nato il 4.4.1991, tesserato con la società Eclanese, essendo infraquindicenne, ovvero al di sotto del limite minimo d’età previsto (come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2005, pag. 29, lettera c) per la partecipazione alle gare del Campionato di riferimento, non aveva titolo per prendere parte alla gara, di cui al reclamo. Invero, è espressamente prescritto che “possono partecipare al Campionato Regionale Juniores i calciatori nati dal 1° gennaio 1987 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età”. P.Q.M. DELIBERA di infliggere alla società Eclanese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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