COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MASSA – GARA MASSA / REAL NOVI VELIA DEL 19.2.2006 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO MASSA – GARA MASSA / REAL NOVI VELIA DEL 19.2.2006 – 3^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Preliminarmente, si rileva l’inammissibilità della doglianza relativa al dirigente sig. Iacovazzo Agostino, in quanto l’art. 41, comma 3, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva, prescrive la non impugnabilità del provvedimento inibitorio a carico di dirigenti “fino ad un mese”. Relativamente all’ammenda comminata a carico della società istante ed alla squalifica inflitta ai tesserati Orecchio Luigi e Sansone Mario, da un’attenta lettura del referto arbitrale e del supplemento di rapporto, i quali sono ritenuti, per costante giurisprudenza, fonte privilegiata di prova, emerge una descrizione chiara, precisa e dettagliata dei fatti in questione, conforme alla commisurazione determinata dal Giudice Sportivo. Di conseguenza, le sanzioni inflitte devono confermarsi. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il punto di doglianza relativo al sig. Iacovazzo Agostino; di confermare l’ammenda di € 200/00 a carico della società e le squalifiche inflitte ai calciatori Oricchio Luigi e Sansone Mario; conseguentemente, dispone incamerarsi la tassa reclamo, non versata, mediante addebito sul conto della società.
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