COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DRAGHI FLEGREI– GARA BOBY AND SOUL / DRAGHI FLEGREI DELL’11.2.2006 – C/5 C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DRAGHI FLEGREI– GARA BOBY AND SOUL / DRAGHI FLEGREI DELL’11.2.2006 – C/5 C2 La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, pur rilevandosi dal referto che l’azione posta in essere dal Perna Luigi sia stata ritenuta volontaria dal direttore di gara, essa deve trovare giusta ed equa corrispondenza nella sanzione. Da un’obiettiva disamina e valutazione dei fatti, consegue che la squalifica, ai fini di una congrua commisurazione, debba essere ridotta al 10.3.2006. P.Q.M. DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Perna Luigi al 10 marzo 2006; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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