COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORTING CLUB LIONI – GARA SP. CLUB LIONI / TEORA DEL 3.12.2005 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORTING CLUB LIONI – GARA SP. CLUB LIONI / TEORA DEL 3.12.2005 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è meritevole di parziale accoglimento. Difatti, preso atto che la società reclamante ha, “per sua meditata scelta”, rinunciato ad impugnare la decisione del Giudice Sportivo di infliggerle gara persa; esaminata anche la corposa documentazione prodotta a sostegno del ricorso; audito l’arbitro, a chiarimenti, presso questa Commissione Disciplinare, rileva che il direttore di gara ha, in modo inequivocabile, chiarito la dinamica della vicenda, precisando che il sig. Perna Antonio si era reso responsabile non di un’aggressione o di un atto violento, ma di un mero tentativo, non portato a compimento. Appare consequenziale, dunque, la riduzione della sanzione in conformità alla consolidata giurisprudenza in ordine ai tentativi di aggressione all’arbitro. Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare determina la riduzione della squalifica al 7.03.2006. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre al 7.03.2006 la squalifica a carico del sig. Perna Antonio; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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