COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO JUVE POGGIOMARINO – GARA S.MARIA CARITÀ / JUVE POGGIOMARINO DEL 7.1.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO JUVE POGGIOMARINO – GARA S.MARIA CARITÀ / JUVE POGGIOMARINO DEL 7.1.2006 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, rileva che esso è infondato. Infatti, correttamente il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul C.U. n. 58 del 12.01.2006, ha ritenuto di dover disporre la ripetizione della gara, in ragione dell’errore tecnico, nel quale è incorso l’arbitro. Pertanto tutto quanto occorso successivamente all’errore tecnico, va valutato da questa C.D. solo ai fini della condotta dei calciatori, ma non ai fini della regolarità della gara, il cui svolgimento è stato inficiato dal richiamato errore tecnico, espressamente indicato dal direttore di gara nel suo referto. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo della Juve Poggiomarino e dispone incamerarsi la tassa, non versata, mediante addebito sul conto.
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