COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GLADIATOR – GARA VITULAZIO / GLADIATOR DEL 12.2.06 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GLADIATOR – GARA VITULAZIO / GLADIATOR DEL 12.2.06 – PROMOZIONE La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata la società, che ne aveva fatta rituale richiesta, rileva che lo stesso non può essere accolto. Le contestazioni esposte dalla società reclamante risultano prive di qualsiasi valenza in merito al giudicato, sia in ordine alle responsabilità dei calciatori, sia in relazione a quelle della società. Quanto ai calciatori, essi hanno assunto un comportamento antisportivo, contrariamente ai loro specifici obblighi. Per ciò che riguarda l’ammenda e il risarcimento, il direttore di gara ed il Commissario di Campo hanno chiaramente individuato, nei rispettivi rapporti ufficiali, i responsabili dei danni. Appaiono, dunque, congrue le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e ordina addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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