COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROCCA SAN FELICE – GARA REAL S.ANDREA / ROCCA S.FELICE DEL 18.12.2005 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROCCA SAN FELICE – GARA REAL S.ANDREA / ROCCA S.FELICE DEL 18.12.2005 – 3^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, il calciatore Gallucci Pasquale, nato il 6.5.1978, della società Real S.Andrea, nel corso della gara del 4.12.2005 veniva espulso dal terreno di giuoco e sanzionato dal Giudice Sportivo con due giornate di squalifica, come dal C.U. n. 11 del 9 dicembre 2005 del C.P. Avellino. Il predetto calciatore risulta aver scontato le due giornate di squalifica, non essendo stato utilizzato nelle gare ufficiali, successive all’espulsione dal terreno di giuoco, dell’8.12.2005 (gara di recupero con il Trevico) e del 10.12.2005. Pertanto, il Gallucci Pasquale aveva titolo per essere impiegato nella gara del 18.12.2005, avendo già scontato, alla data della gara in esame, la sanzione a suo carico. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Rocca San Felice e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della reclamante.
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