COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.PUTEOLANA – GARA CUS NAPOLI / ATL.PUTEOLANA DEL 16.1.2006 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.PUTEOLANA – GARA CUS NAPOLI / ATL.PUTEOLANA DEL 16.1.2006 – C/5 SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata la società e sentito l’arbitro a chiarimento, rileva che esso è parzialmente fondato. Invero, dalla lettura del rapporto di gara e dalle suppletive dichiarazioni del direttore di gara, si evince che lo stesso, al 10 s.t. veniva colpito con uno schiaffo sulla mano destra dal massaggiatore De Fraia Angelo e che questo colpo gli aveva fatto cadere i cartellini a terra,. L’arbitro precisava, altresì, di non essere mai “caduto a terra” e che aveva sospeso la gara perché il calciatore medesimo continuava a minacciarlo, per cui non soltanto non si sentiva garantito in relazione alla sua incolumità fisica, ma anche turbato sotto il profilo psicologico. Il direttore di gara non riferisce altri episodi, oltre a quello appena descritto. A questa C.D. quest’episodio, isolato ed unico, non appare, di per sé, idoneo affinché venga adottato un provvedimento grave, quale la sospensione della gara. Non essendosi verificati contestuali ed ulteriori episodi di violenza, l’arbitro ben poteva adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la prosecuzione della gara. Alla luce di quanto esposto, questa C.D. DELIBERA di accogliere il reclamo e di annullare la sanzione della perdita della gara a carico della società Atl. Puteolana, ordinando la ripetizione della gara medesima, demandandone la rifissazione al Comitato Regionale Campania; di ridurre la squalifica al massaggiatore De Fraia Angelo al 31.12.2006; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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