COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CITTÀ DI TORRE DEL GRECO – GARA CITTÀ DI TORRE DEL GRECO / VIRTUS SAN GIORGIO DEL 19.11.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CITTÀ DI TORRE DEL GRECO – GARA CITTÀ DI TORRE DEL GRECO / VIRTUS SAN GIORGIO DEL 19.11.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, rileva: la posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori della società Virtus San Giorgio (in relazione ai quali la società reclamante ha proposto il suo atto, con richiesta di punizione sportiva della perdita della gara a carico della società controparte), è risultata, come dalle informazioni assunte presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, assolutamente regolare, in quanto ognuno di essi risulta tesserato a favore della società Virtus San Giorgio da data antecedente il giorno di disputa della gara. Quanto alla presunta posizione irregolare dell’assistente di parte, sig. Dario Scopino, anche quest’assunto è destituito di fondamento, essendo egli censito quale dirigente della società Virtus San Giorgio fin dal deposito dell’iscrizione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2005/2006; quanto al sig. Dario Aversano, indicato in distinta quale allenatore, la sua posizione agli effetti del tesseramento come tecnico, o comunque il suo inserimento in distinta e la sua presenza nel terreno di gioco, come più volte ribadito da questa Commissione Disciplinare, non configurano circostanze idonee ad incidere sul risultato della gara, in quanto, da un lato, esse non previste tra le ipotesi, di cui all’art. 12 C.G.S., che comportano la punizione sportiva della perdita della gara; infine, quanto al sig. Francesco Perna, inserito in distinta quale medico sociale, egli risulta censito quale dirigente della società Virtus San Giorgio ed, in ogni caso, l’eventuale insussistenza della sua qualità di medico non rileva in ordine al risultato della gara. Deve, tuttavia, sanzionarsi la non conformità, alla vigente normativa, della compilazione della distinta di gara della società Virtus San Giorgio, in ordine alle rappresentate circostanze. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Città di Torre del Greco; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante; infligge, a carico della società Virtus San Giorgio, la sanzione pecuniaria di euro 70,00, in ragione della non conformità della compilazione della distinta di gara.
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