COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL TAVERNA – GARA BERTONI BATTIPAGLIA / REAL TAVERNA DEL 29.01.06 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL TAVERNA – GARA BERTONI BATTIPAGLIA / REAL TAVERNA DEL 29.01.06 – 3^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, rileva: la quantificazione della sanzione a carico del calciatore Vece Massimiliano (alla luce di quanto verificato mediante gli accertamenti disposti ed eseguiti da questa Commissione, mediante anche la documentazione acquisita all’atto dell’audizione della società, nonché sulla base di un’attenta disamina degli atti ufficiali di gara, nei quali si fa riferimento a “calcetti”, con una descrizione che appare configurare gesti gravemente irriguardosi, ma senza alcuna caratterizzazione di violenza), appare, in una valutazione obiettiva, commisurata per eccesso. Come più volte ribadito da questa Commissione, invero, è conforme ad equità e giustizia che si determini la corrispondenza massima possibile tra l’effettiva gravità delle infrazioni commesse e le conseguenziali sanzioni. Nel rispetto di tale principio, deve ridursi la squalifica a carico del calciatore Vece Massimiliano al 31.10.2006. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre al 31.10.2006 la squalifica a carico del calciatore Vece Massimiliano; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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