COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VOLTURNO FUTSAL – GARA CLUB DEPORTIVO EDEN / VOLTURNO FUTSAL DEL 24.09.05 – CALCIO A CINQUE SERIE C1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO VOLTURNO FUTSAL – GARA CLUB DEPORTIVO EDEN / VOLTURNO FUTSAL DEL 24.09.05 – CALCIO A CINQUE SERIE C1
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto della delibera della Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. in data 24.02.2006, pervenuta al C.R. Campania in data 2.03.2006, in ordine alla posizione del calciatore La Montagna Fausto, rileva: quanto ai calciatori Fardello Gennaro, nato l’8.03.1984, e Saggese Enrico, nato il 24.10.1970, le relative posizioni sono del tutto regolari, in quanto essi risultano tesserati a favore della società Club Deportivo Eden da data antecedente il giorno di disputa della gara; quanto all’allenatore, sig. Imperatore Luigi, la sua posizione agli effetti del tesseramento come tecnico, come più volte ribadito da questa Commissione Disciplinare, non può incidere sul risultato della gara, in quanto non prevista tra le ipotesi, di cui all’art. 12 C.G.S., che comportano la punizione sportiva della perdita della gara; infine, per quel che concerne la posizione del calciatore La Montagna Fausto (a prescindere dalle improprietà e dalle infondate ed apodittiche affermazioni, di cui alle controdeduzioni della società Club Deportivo Eden, oltretutto inammissibili sia sotto il profilo procedurale, in quanto prodotte in relazione ad un reclamo di prima istanza, sia sotto l’aspetto formale, in quanto redatte su foglio bianco, senza intestazione della società e privo di timbro distintivo della società), la richiamata delibera della Commissione Tesseramenti ha qualificato come regolare la sua posizione, dichiarando valido il trasferimento del calciatore medesimo dalla Pol. GI.SA. al Club Deportivo Eden. Tanto premesso, poiché il trasferimento del calciatore La Montagna Fausto a favore della società Club Deportivo Eden, convalidato dalla Commissione Tesseramenti, risulta formalizzato il 20.09.2005, ovvero in data antecedente il giorno di disputa della gara, deve giudicarsi regolare anche la sua posizione in occasione della gara in esame. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto dalla società Volturno Futsal; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante; dispone la trasmissione degli atti al Settore Tecnico della F.I.G.C., in ordine alla posizione dell’allenatore, sig. Imperatore Luigi.
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