COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PORTICI 1906 – GARA PORTICI / SAN GIORGIO DEL 19.12.05 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PORTICI 1906 – GARA PORTICI / SAN GIORGIO DEL 19.12.05 – ATT. MISTA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, l’assunto della reclamante (relativo all’espulsione dal campo del calciatore Loreto Marco della società San Giorgio, in occasione della gara San Giorgio – Sant’Antonio Abate del 12.12.05, valevole per il medesimo Campionato Regionale di Attività Mista) non trova riscontro negli atti ufficiali relativi alla richiamata gara, dai quali si rileva l’ammonizione (e non l’espulsione) notificata dal direttore di gara al calciatore in parola e si evince, altresì, che nessun calciatore sia stato espulso dal campo. Atteso che il referto arbitrale configura fonte privilegiata di prova e che nessuna contraddittorietà si rileva nel rapporto arbitrale in questione, non può accedersi alla tesi della reclamante, peraltro meramente dichiarativa, in quanto non supportata da alcun elemento probatorio. Quanto alla presunta posizione irregolare, per motivi disciplinari, dell’assistente di parte dell’arbitro, sig. De Girolamo Massimiliano, essa non risulta agli atti di questo C.R. Campania ed è, oltretutto, enunciata dalla reclamante in modo assolutamente generico. P.Q.M. DELIBERA di respingere il ricorso, confermando il risultato acquisito sul campo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della reclamante.
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