COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BISACCESE – GARA BISACCESE / MAS AVELLINO DEL 27.02.06 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BISACCESE – GARA BISACCESE / MAS AVELLINO DEL 27.02.06 – ATT. MISTA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, l’assunto della reclamante (relativo ad una presunta impraticabilità del terreno di gioco, che sarebbe risultata, ad avviso della ricorrente, assorbente rispetto alla valutazione delle condizioni delle reti delle due porte) è smentito, in modo categorico ed assoluto, dal referto del direttore di gara, il quale ha segnalato non soltanto che “le reti delle porte… erano completamente bucate”, ma anche che “durante il tempo di tolleranza, la società Bisaccese non è riuscita a riparare le reti delle porte”. Dal testo, inequivocabile e puntuale, del rapporto arbitrale si evincono sia le condizioni delle due reti, incompatibili con la disputa della gara, sia il mancato rimedio, da parte della società ospitante, in quanto tale responsabile in argomento, sia la circostanza, di natura giuridico-sportiva, che la decisione del Giudice Sportivo non dovesse fondarsi, come viceversa sostenuto dalla ricorrente, su formalità procedurali da osservarsi da parte della società MAS Avellino, ma dovesse fare inevitabile riferimento, d’ufficio, al richiamato testo del referto del direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA di respingere il ricorso, confermando la decisione del Giudice Sportivo di infliggere, d’ufficio, gara persa a carico della società Bisaccese; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della reclamante.
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