COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VICT. REAL BAGNESE – GARA JUVE AGEROLINA / VICT. REAL BAGNESE DELL’8.1.06 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO VICT. REAL BAGNESE – GARA JUVE AGEROLINA / VICT. REAL BAGNESE DELL’8.1.06 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Dalla istruttoria svolta ed, in particolare, dalla richiesta di chiarimenti è emerso senza ombra di dubbio, a netta smentita dell’assunto della reclamante (che aveva sostenuto che a colpire l’arbitro fosse stato il massaggiatore e non il calciatore Santaniello Massimo) che proprio quest’ultimo ebbe a colpire alle spalle il direttore di gara. Tuttavia, all’atto dell’audizione presso questa C.D., l’arbitro, nel confermare la sua assoluta certezza in ordine all’individuazione del calciatore Santaniello Massimo quale responsabile dell’episodio, ha specificato che l’azione posta in essere dal nominato calciatore non fu violenta, né dolorosa, e non provocò alcuna conseguenza ai danni dell’arbitro. Pertanto, appare adeguata una riduzione della sanzione, che valga a commisurarla in modo adeguato alla reale entità dell’infrazione commessa. P.Q.M.
DELIBERA
In parziale accoglimento del ricorso, di ridurre al 30.06.2006 la squalifica a carico del calciatore Santaniello Massimo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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