COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO IL LUPO – GARA SCISCIANO / IL LUPO DEL 7.1.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO IL LUPO – GARA SCISCIANO / IL LUPO DEL 7.1.2006 – 1^ CAT. La C.D.,visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che il reclamo è infondato. Invero, il calciatore De Falco Antonio, nato il 16.6.1968, della società Scisciano, espulso nel corso della gara del 18.12.2005 e squalificato per due gare ufficiali, come dal C.U. n. 52 del 20.12.2005 del C.R. Campania, anche se risulta inserito sia nella distinta di gara del 21.12.2005, sia in quella del 7.1.2006, non è stato effettivamente utilizzato in alcuna delle due gare ufficiali, successive all’espulsione dal terreno di giuoco. In via specifica, il calciatore De Falco Antonio, nella gara di cui al reclamo, non è stato utilizzato neppure per una frazione minima di gioco. Nel merito, l’art. 12, comma 5, paragrafo c), C.G.S., statuisce che la posizione irregolare dei calciatori di riserva determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui essi siano stati effettivamente utilizzati nella gara stessa. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Il Lupo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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