COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AUDAX VOLTURNO – GARA LA BARONIA / AUDAX VOLTURNO DEL 18.09.05 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AUDAX VOLTURNO – GARA LA BARONIA / AUDAX VOLTURNO DEL 18.09.05 – PROMOZIONE La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto delle controdeduzioni della società La Baronia, rileva: la vicenda oggetto del reclamo, di cui all’epigrafe, è da considerare – quanto ai presupposti di fatto e di diritto – assolutamente identica, più che analoga, a quella relativa al reclamo della società Montecalvo, in ordine alla gara Montecalvo / G. Ferrini dell’11.09.2005. Per brevità, si fa espresso rinvio alle considerazioni ed alle motivazioni, di cui alla delibera relativa al richiamato reclamo della società Montecalvo, anche per quel che riguarda l’attesa (da parte di questa C.D., prima di pronunciarsi sul reclamo in esame della società Montecalvo) dell’esito del giudizio della C.A.F. in ordine alla gara Ravenna / Genoa. Sotto il profilo dei fatti, alla gara in esame ha preso parte, a favore della società La Baronia, il calciatore Di Leone Giuseppe, nato il 21.09.1987, tesserato, per la stagione sportiva 2004/2005, a favore della società Alvignano. Il calciatore era stato gravato da una giornata di squalifica per cumulo di ammonizioni, come dal C.U. n. 87 del 28.04.2005, in relazione ad una gara del Campionato Regionale di Attività Mista della medesima stagione sportiva 2004/2005. Atteso che, dopo la pubblicazione del citato C.U. del 28.04.2005, nessuna gara del Campionato Regionale di Attività Mista 2004/2005 è stata disputata dalla società Alvignano, a carico del calciatore Di Leone Giuseppe era residuata la segnalata giornata di squalifica. Sul punto, le motivazioni esposte, nelle proprie controdeduzioni, dalla società La Baronia, non possono essere ritenute idonee a neutralizzare il parere interpretativo della Corte Federale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/Cf del 23.03.2006. Esso si sostanzia sul punto “… che, nel caso di trasferimento di un calciatore, la squalifica residua deve essere scontata, ai sensi dell’art. 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società, intesa come formazione che partecipa alla più elevata delle competizioni”. Orbene, nel caso in esame, il calciatore Di Leone Giuseppe è stato oggetto di trasferimento, nella stagione sportiva 2005/2006, dalla società Alvignano alla società La Baronia ed, all’atto della gara di cui al reclamo in esame, non aveva scontato la giornata di squalifica, già richiamata. Sulla base dell’appena enunciato parere interpretativo della Corte Federale, la Commissione d’Appello Federale, nella sua riunione del 20.04.2006, sciogliendo la sospensione del giudizio, disposta con la sua ordinanza del 12.12.2005, già precedentemente richiamata nel testo di questa delibera, ha deciso di infliggere, a carico della società Genoa, la punizione sportiva della perdita della citata gara Ravenna / Genoa (come pubblicato sul C.U. n. 303/C del 24.04.2006 della Lega Professionisti Serie C). La decisione della C.A.F., ovviamente, costituisce un precedente giurisprudenziale di valore assoluto, al quale questa C.D. non può che attenersi e conformarsi, a maggior ragione per due motivazioni essenziali ed ineludibili: la prima, che attiene alla più volte segnalata, inconfutabile analogia tra il caso oggetto della vicenda della gara Ravenna / Genoa e quello dell’articolato e motivato reclamo della società Audax Volturno; la seconda, che si riferisce al parere interpretativo della Corte Federale, di cui al citato C.U. n. 12/Cf del 23.03.2006. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Audax Volturno, di infliggere a carico della società La Baronia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara La Baronia / Audax Volturno del 18.09.05, con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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