COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ARECHI II – GARA CITTÀ DI ARIANO / ARECHI II DEL 15.01.06 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE B

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ARECHI II – GARA CITTÀ DI ARIANO / ARECHI II DEL 15.01.06 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE B La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preliminarmente rileva che la società, convocata per due volte, non si è presentata, la prima volta giustificando l’assenza, la seconda volta senza alcuna indicazione, nonostante avesse essa stessa richiesto il rinvio della convocazione alla successiva riunione di quest’Organo giudicante. La richiamata assenza non ha consentito a questa C.D. di poter eventualmente acquisire una documentazione idonea ad evitare la declaratoria di inammissibilità del ricorso sottoposto all’odierna disamina. Va osservato, invero, che con il ricorso di secondo grado, prodotto presso questa C.D., la società Arechi II ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo di prima istanza, con la quale sono state inflitte a suo carico sia la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, con il punteggio di 0-6, sia le sanzioni accessorie della penalizzazione di un punto in classifica e dell’ammenda per prima rinuncia. La motivazione dell’impugnazione della richiamata delibera del Giudice Sportivo è stata enunciata, dalla reclamante, nella richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore. Ebbene, la stessa reclamante, sul punto, segnala di aver, “come da prassi”, trasmesso al C.R. Campania, a mezzo fax, “attestato dell’organo di Polizia”. Nulla essa precisa, tuttavia, in ordine alle altre modalità, prescritte dal combinato disposto N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) – C.G.S. (Codice di Giustizia Sportiva) in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore. Invero, l’art. 55 (“Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore”) stabilisce: “La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva”. L’espresso rinvio al Codice di Giustizia Sportiva comporta che la società, che intenda chiedere il riconoscimento della causa di forza maggiore, debba osservare e rispettare le prescrizioni, di cui all’34, comma 7, e di cui all’art. 42, commi 1 e 6, C.G.S.: ovvero, il preannuncio di reclamo (trasmesso a mezzo telegramma, o telefax, entro la mezzanotte del giorno successivo alla gara) e la spedizione del reclamo, a mezzo raccomandata postale, in prima istanza al Giudice Sportivo, con le relative motivazioni e la documentazione di riferimento (nel caso specifico, l’attestazione, certificata da un organo di Polizia, dell’effettiva sussistenza della causa di forza maggiore), nonché la contestuale spedizione, anch’essa a mezzo raccomandata postale, alla società controparte. Attese le prescrizioni, chiare ed inequivoche, statuite in argomento dall’enunciato combinato disposto N.O.I.F. – C.G.S., deve essere considerato assolutamente inconferente il richiamo alla “prassi”, invocato – come già accennato – dalla reclamante. Va ulteriormente precisato che, come disposto dall’art. 32, comma 7, C.G.S., “con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile in reclamo davanti al Giudice di primo grado”. Di conseguenza, preso atto – come ampiamente puntualizzato e motivato – del mancato rispetto, da parte della società Arechi II, delle prescrizioni procedurali di prima istanza, deve necessariamente procedersi alla declaratoria di inammissibilità di questo ricorso di seconda istanza, il che preclude l’esame nel merito, come prescritto dall’art. 29, commi 5 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, come proposto dalla società Arechi II; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società medesima.
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