COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO JUVENTUDE STABIA – GARA STARS SAN VINCENZO / JUVENTUDE STABIA DEL 5.03.06 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO JUVENTUDE STABIA – GARA STARS SAN VINCENZO / JUVENTUDE STABIA DEL 5.03.06 – 1^ CAT. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preliminarmente rileva la sua ammissibilità, in ordine alle disposizioni sull’abbreviazione dei termini per le ultime quattro giornate di gara dei Campionati Regionali e Provinciali, così come statuiti dal C.U. n. 159/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 72 del 2.03.2006 del C.R. Campania. Nel merito, osserva che la commisurazione della sanzione disciplinare, inflitta dal Giudice Sportivo, è fondata su una valutazione non corrispondente alla reale entità dei fatti, così come enunciati dall’arbitro nel rapporto ufficiale di gara. Invero, nel testo del referto risulta indicata con precisione la reale gravità dell’episodio, che non può e non deve essere qualificato come atto di violenza, ma come atto di grave antisportività, di pesante mancanza di riguardo nei confronti della figura dell’arbitro e di tentativo di intimidazione nei suo riguardi. Il punto nodale del giudizio in ordine alla vicenda (obiettivamente ingiustificabile, ma da configurare nella sua reale entità, sulla base del principio della giusta commisurazione della sanzione sportiva, in rapporto alla reale gravità dell’infrazione commessa) è da individuare nella finalità (rectius: nel significato intrinseco) del gesto imputato al calciatore Tommasino Alfonso. Il vero significato e, dunque, la reale portata del gesto medesimo, è chiaramente enunciato nel rapporto arbitrale: “in segno di minaccia di successive percosse”. Viceversa, il Giudice Sportivo di primo grado ha classificato come “schiaffeggiare” e, quindi, come gesto violento, l’atto, pur grave, commesso dal calciatore, di cui al reclamo. Resta l’obiettiva gravità del gesto del calciatore, sia per quanto fin qui richiamato, sia in relazione ai cartellini arbitrali (di notifica delle ammonizioni e delle espulsioni), “strappati” dalle mani del direttore di gara e “gettati via” dal calciatore. Tanto premesso, questa C.D. ritiene che, sulla base di una valutazione, eseguita con i criteri di obiettività e di equità, la sanzione a carico del calciatore Tommasino Alfonso debba essere ridotta, con giusta corrispondenza alla reale gravità dei gesti commessi dal tesserato medesimo. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, che la sanzione disciplinare a carico del calciatore Tommasino Alfonso debba essere ridotta al 23.04.2007; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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