COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL S.GIUSEPPE – GARA PIETRASTORNINA / REAL S.GIUSEPPE DEL 25.3.06 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL S.GIUSEPPE – GARA PIETRASTORNINA / REAL S.GIUSEPPE DEL 25.3.06 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza, atteso che non sussiste la lamentata, presunta posizione irregolare del calciatore Matarazzo Silvestro della società Pietrastornina. In particolare, è emerso che detto calciatore, squalificato per una gara (IV ammonizione), come dal C.U. n. 70 del 23.02.2006, pag. 1776, ha regolarmente scontato la sanzione nella gara del 4.3.2006. Pertanto, il calciatore Matarazzo Silvestro aveva titolo per essere impiegato nella gara del 25.3.2006, successiva alla gara che ne aveva determinato la sanzione disciplinare ed alla relativa pubblicazione del Comunicato Ufficiale innanzi citato. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Real San Giuseppe.
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