COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 22 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIATORE DE PALMA FABIO (SOCIETA’ PAGO VEIANO) GARA DEL 7.06.2006 – 22° TROFEO SHALOM – C.P. BENEVENTO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 22 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIATORE DE PALMA FABIO (SOCIETA’ PAGO VEIANO) GARA DEL 7.06.2006 – 22° TROFEO SHALOM – C.P. BENEVENTO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va dichiarato inammissibile. Invero, il reclamo, peraltro non accompagnato dalla tassa reclamo (statuita come presupposto indispensabile, allorquando il ricorso venga presentato direttamente dai tesserati) è stato spedito il 14.07.2006, ovvero oltre il termine prescritto dall’art. 42, comma 5, C.G.S. (decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale del 29.06.2006, con il quale è stata resa nota la decisione impugnata). La necessitata declaratoria d’inammissibilità preclude l’esame nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 29, commi 5 e 9. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo.
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