COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 10 della società A.S. RAFFAELE NICASTRO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 04.10.2006 (Inibizione dirigente DI CELLO Giovanni fino al 31.12.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 10 della società A.S. RAFFAELE NICASTRO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 04.10.2006 (Inibizione dirigente DI CELLO Giovanni fino al 31.12.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto dell’arbitro della gara Nicastro - Promosport dell’01.10.2005 risulta in maniera chiara ed inequivoca che al 26° del II tempo, in seguito ad una decisione tecnica adottata dal direttore di gara, il dirigente Di Cello Giovanni della Società A.S. Raffaele Nicastro entrava abusivamente sul terreno di giuoco, proferendo parole irriguardose nei confronti dell’arbitro. Dopo aver subito il conseguente provvedimento di espulsione, il Di Cello indirizzava espressioni offensive e minacciose all’arbitro, avvicinandosi a quest’ultimo con ostilità, prima di venire fermato dall’allenatore della propria società. Tuttavia, il direttore di gara era costretto a sospendere il giuoco per circa due minuti, in quanto il dirigente in questione tardava ad uscire dal terreno di gioco. Al termine della gara, il Di Cello si avvicinava di nuovo all’arbitro con fare minaccioso e, dopo avergli rivolto frasi offensive e minacciose, tentava di colpirlo con uno schiaffo al volto che, tuttavia, veniva schivato. Dopodiché, il dirigente veniva allontanato ancora una volta dall’allenatore del Nicastro. Il Giudice Sportivo ha correttamente accertato i fatti addebitati al dirigente Di Cello Giovanni. Tuttavia, nel merito il ricorso deve essere parzialmente accolto in quanto appare conforme a giustizia ridurre la sanzione a tutto il 31.10.2007, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità degli accadimenti in questione; tale quantificazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla C.A.F., appare tale da rendere l’afflittività della sanzione concretamente retributiva rispetto sia all’entità di quanto commesso che all’indice di gravità qualificante l’inosservanza dei precetti regolamentari. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta al dirigente DI CELLO Giovanni fino al il 31 OTTOBRE 2007. dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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