COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 20 Ottobre 2006 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ECLANESE – GARA VIETRI BAIA 2006 / ECLANESE DEL 18/10/2006

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 20 Ottobre 2006 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ECLANESE – GARA VIETRI BAIA 2006 / ECLANESE DEL 18/10/2006 Il G.S., letti il referto ed il reclamo ritualmente preannunziato e proposto rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che il calciatore Pisacreta Demetrio, squalificato per una gara di Coppa Italia nella stagione 2003/2004 (allora tesserato per la società Juventina Circello), come pubblicato sul C.U. n. 18 del 18/9/03, non avrebbe poi effettivamente scontato la stessa. Effettuati gli opportuni accertamenti è emerso quanto segue: - nella stagione sportiva 2003/2004 dopo la pubblicazione della squalifica (per recidività in ammonizione) subita dal Pisacreta, la società Juventina Circello fu eliminata dalla competizione; - nella stagione sportiva 2004/2005, il Pisacreta ha partecipato alle gare di Coppa Italia San Giorgio del Sannio / Cervinara del 4.9.2004 e Cervinara / Lacedonia del 12.9.2004, come tesserato del Cervinara, società anch’essa eliminata dalla competizione; - nella stagione sportiva 2005/2006, il Pisacreta è stato impiegato dal San Giorgio del Sannio nelle uniche due gare di Coppa Italia disputate, ovvero San Giorgio del Sannio / Bisaccese del 4.9.2005 e San Giorgio del Sannio / Fortitudo Ponte Vitulano del 14.9.2005. Nella corrente stagione sportiva il Vietri Baia 2006 ha impiegato nella gara oggetto del reclamo il calciatore Pisacreta Demetrio che aveva anche partecipato alla gara Vietri Baia 2006 / Agropoli del 16.06.2006 ed era stato inserito nella distinta della gara Futura / Vietri Baia 2006 del 20.09.2006 (non disputata per assenza del Futura con l’assegnazione della vittoria al Vietri Baia a seguito di delibera di questo G.S). Poiché, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stata commessa l’infrazione; visto l’art. 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il quale prescrive che la sanzione inflitta nella Coppa Italia va scontata nella Coppa Italia medesima e tenuto presente che, in virtù di quanto disposto dall’art. 17, comma 3, del C.G.S. (“…la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito in distinta e non venga impiegato in campo), nella gara oggetto del reclamo, il calciatore Pisacreta Demetrio aveva ancora da scontare la sanzione e quindi era in posizione irregolare; tanto premesso, questo Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva DELIBERA di infliggere alla società Vietri Baia 2006 la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la conseguenziale esclusione dal prosieguo della manifestazione.
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