COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 26 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.ANASTASIA – GARA GLADIATOR / S.ANASTASIA DEL 27.09.2006 – COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE REGIONALE CAMPANA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 26 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.ANASTASIA – GARA GLADIATOR / S.ANASTASIA DEL 27.09.2006 – COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE REGIONALE CAMPANA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è meritevole di parziale accoglimento. Difatti, la sanzione irrogata al calciatore Aliperta Giovanni con squalifica sino al 27 novembre 2006 effettivamente, così come si rileva dal referto arbitrale, appare eccessivamente rigorosa in riferimento alla condotta tenuta dall’Aliperta, che si era reso responsabile non di un’aggressione o di un atto violento, ma di un mero tentativo, non portato a compimento ed in ordine al quale, da un’attenta analisi del referto arbitrale, la qualificazione di “tentativo di aggressione” appare obiettivamente impropria. Va precisato, altresì, che – in relazione a fatti di non particolare gravità – le squalifiche a carico dei calciatori, in ordine a gare della Coppa Italia Dilettanti, vengono costantemente inflitte per giornate di gara e non a tempo. Appare conseguenziale, dunque, che la sanzione, in conformità alla consolidata giurisprudenza dei casi analoghi, debba essere, in ossequio al principio di equità e di pari condizioni, modificata in quattro giornate di squalifica, nell’ambito della Coppa Italia Dilettanti, oltre a quelle eventualmente già scontate. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di modificare in quattro giornate di squalifica, in relazione alla Coppa Italia Dilettanti, l’impugnata squalifica a carico del sig. Aliperta Giovanni; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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