COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 26 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL AL.DRA. – GARA REAL AL.DRA. / VITULAZIO DEL 5.10.2006 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 26 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL AL.DRA. – GARA REAL AL.DRA. / VITULAZIO DEL 5.10.2006 – PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che esso è fondato. Invero, la società reclamante lamenta la posizione irregolare del calciatore Oncia Enrico, il quale, pur essendo squalificato per una gara ufficiale per somma di ammonizioni, pubblicata sul C.U. n. 93 del 28 aprile 2006 del C.R. Campania, alla pag. 2405, è stato utilizzato dalla società Vitulazio nella gara di cui all’epigrafe. Il nominato calciatore era stato gravato da squalifica in relazione ad una gara di recupero del Campionato Regionale di Promozione della passata stagione sportiva (Casapesenna / Gladiator del 20 aprile 2006). Al riguardo, l’art. 17, comma 6, C.G.S. (esecuzione delle sanzioni), così recita: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito da sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza”. Sul punto, la Corte Federale, come dal C.U. n. 12/Cf del 23.3.2006, ha pronunciato il parere interpretativo che, nel caso di trasferimento di un calciatore, la squalifica residua (a ragione di certo non minore, l’intera squalifica) debba essere scontata, ai sensi dell’art. 17, comma 6, C.G.S., nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società. Pertanto, il calciatore Oncia, oggetto del reclamo, non poteva essere legittimamente utilizzato, dalla nuova società di appartenenza, nella gara de qua. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Real AL.DRA., di infliggere alla società Vitulazio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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