COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale META – GARA S. RENATO MOIANO / META DEL 5.1.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
META – GARA S. RENATO MOIANO / META DEL 5.1.2008 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Meta, ne rileva l’infondatezza. Deve, invero,
precisarsi che, sia dal testo del reclamo, sia dalle dichiarazioni rese, in sede di audizione, dal Dirigente
delegato dal Presidente della società reclamante, non si evince alcun elemento che possa confutare, anche
solo parzialmente, quanto dichiarato dettagliatamente dall’arbitro nel proprio referto di gara, che, è
opportuno ribadirlo, configura fonte privilegiata di prova. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società Meta:
dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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