LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 144/C DEL 5 MARZO 2008 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARA CITTADELLA – CREMONESE DEL 24 FEBBRAIO 2008 (DELIBERA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Com. Uff. n. 131/CGF del 28.2.2008)

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 144/C DEL 5 MARZO 2008 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/1 " GARA CITTADELLA – CREMONESE DEL 24 FEBBRAIO 2008 (DELIBERA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Com. Uff. n. 131/CGF del 28.2.2008) - Il Giudice Sportivo, - letta la decisione della Corte di Giustizia Federale adottata in data 28.2.2008 con cui si revoca l’ammonizione al calciatore Brioschi Emanuele della società Cremonese e di conseguenza la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizioni (IV INFR); - rilevato che la delibera di annullamento è stata adottata con il mezzo televisivo (art. 35 comma 1. 4) che ha offerto piena prova della estraneità del calciatore Brioschi Emanuele (Cremonese) in riferimento all’ammonizione al 9’ del 1° tempo, mentre viene dimostrato che a commettere il fallo è stato il calciatore n. 10 Fietta Giovanni della medesima società; - ritenuto, pertanto che nei confronti di quest’ultimo, occorre adottare i dovuti provvedimenti disciplinari; - tutto ciò premesso d e l i b e r a - di ammonire il calciatore Fietta Giovanni (Cremonese) per condotta non regolamentare (I INFR)
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