COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SAN RENATO MOIANO – GARA SAN RENATO MOIANO / REAL TORRE DEL 19.1.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SAN RENATO MOIANO – GARA SAN RENATO MOIANO / REAL TORRE DEL 19.1.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società San Renato Moiano, ascoltata la società a chiarimenti, rileva che il reclamo medesimo merita parziale accoglimento. Deve premettersi che i fatti in questione, come chiaramente riportati dal direttore di gara nel proprio referto, sono di obiettiva gravità e che le relative sanzioni devono essere commisurate con equa corrispondenza. Non può, tuttavia, non tenersi conto, nella valutazione globale della vicenda in esame, dei positivi precedenti, in ambito disciplinare, della società reclamante (che peraltro, con commendevole correttezza, riconosce in toto la gravità degli episodi verificatisi e se ne assume la responsabilità, nel rispetto del principio della responsabilità oggettiva). Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare Territoriale ritiene conforme ad equità ridurre al 9.05.2008 l’obbligo, a carico della società San Renato Moiano, di disputa a porte chiuse delle proprie gare interne, confermando tutte le altre sanzioni, giustamente severe, inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo della società San Renato Moiano, di ridurre al 9.05.2008 il suo obbligo di disputa a porte chiuse delle gare interne; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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