COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ACLI SEI DO KAN – GARA ACLI SEI DO KAN / SAN VITALIANO DEL 20.01.2008 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ACLI SEI DO KAN – GARA ACLI SEI DO KAN / SAN VITALIANO DEL 20.01.2008 – ATT.
MISTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Acli Sei Do Kan, ne rileva l’infondatezza. Ed,
invero, assolutamente congrua appare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore
Turboli Giovanni, il quale “dopo essere stato espulso per fallo da ultimo uomo, colpiva lievemente il petto
del direttore di gara con la spalla”. Né può revocarsi in dubbio quanto dall’arbitro riportato in referto,
essendo pacifica l’attribuzione della qualifica di fonte privilegiata di prova agli atti ufficiali di gara. È appena
il caso, inoltre, di segnalare che la sanzione inflitta è stata quantificata dal G.S.T. nella misura minima
stabilita ex art. 19, n. 4, lettera d), a carico dei calciatori che si rendano responsabili di atti di “condotta
violenta” nei confronti degli ufficiali di gara. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società Acli Sei Do Kan;
di confermare la squalifica, inflitta dal G.S.T., a carico del calciatore Turboli Giovanni;
dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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