COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MECOBIL PESE RECLAMO GIUGLIANO LICOLA C5 GARA MECOBIL PESE / GIUGLIANO LICOLA C5 DEL 19.01.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MECOBIL PESE RECLAMO GIUGLIANO LICOLA C5 GARA MECOBIL PESE / GIUGLIANO LICOLA C5 DEL 19.01.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letti i reclami delle due società avverso le sanzioni disciplinari, inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 24.1.2008 (pagg. 1499-1500) in relazione alla gara in epigrafe; sentita la società Mecobil, che ne aveva fatta rituale richiesta di audizione; disposta, per evidente connessione, la riunione dei due reclami, in via preliminare dispone lo stralcio, in ragione dell’urgenza, in ordine alle sanzioni pecuniarie ed alla squalifica, rispettivamente per quattro e per due giornate, dei campi di gioco delle società Mecobil Pese e Giugliano Licola C5. In ordine a queste sanzioni, questa C.D.T. ritiene che esse debbano essere confermate, sulla base degli atti ufficiali di gara e tenuto conto che le società reclamanti non hanno prodotto alcun elemento utile ad un’eventuale, diversa valutazione, rispetto alla commisurazione determinata dal Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo delle società Mecobil Pese e Giugliano Licola C5, nella parte riguardante le rispettive squalifiche al campo di gioco e le sanzioni pecuniarie; rinvia le decisioni, di cui agli altri aspetti del reclamo, alla seduta del 10 marzo 2008, alla quale la società Giugliano Licola C5, che ne ha presentato rituale richiesta, deve ritenersi convocata, per le ore 16.00, senza ulteriore avviso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it