COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ATLETICO NOCERA – GARA ATLETICO NOCERA / ALBA NOCERINA DEL 19.04.2009 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ATLETICO NOCERA – GARA ATLETICO NOCERA / ALBA NOCERINA DEL 19.04.2009 –
PROMOZIONE
La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla
società Atletico Nocera in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali
spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Undici e Calcio a Cinque della Lega Nazionale
Dilettanti, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 100/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al
Comunicato Ufficiale n. 81 del 5.03.2009 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati
prescrivono il deposito del reclamo medesimo (a mezzo fax, o a mano, o con altro mezzo idoneo), presso il
C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato
Ufficiale, sul quale sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, con contestuale invio
– sempre nel predetto termine, ma esclusivamente nell’ipotesi che la finalità del reclamo si individui nella
richiesta di modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della
relativa tassa. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato con raccomandata postale, in data
24.04.2009 ed è pervenuto, a questa C.D.T., in data 30.04.2009. La conseguenziale declaratoria di
inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di
Giustizia Sportiva all’art. 33, commi 5 ed 11. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul
conto della società Atletico Nocera.
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