COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO GIO’ PONTICELLI – GARA VOLLESE / GIO’ PONTICELLI DEL 21.02.2009 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO GIO’ PONTICELLI – GARA VOLLESE / GIO’ PONTICELLI DEL 21.02.2009 – 1^ CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza del reclamo medesimo. Invero, dal
rapporto ufficiale di gara si evince chiaramente il comportamento violento tenuto dal calciatore Fele
Carmine, che colpiva una prima volta, con un pugno al volto, un calciatore avversario e, successivamente,
lo rincorreva, colpendolo altre volte al volto, dando prova di un animus violento, obiettivamente
incompatibile con l’attività sportiva. Il calciatore Fele colpiva, con la bandierina alla testa, anche l’assistente
di parte. L’episodio è stato di una tale gravità, da costringere l’arbitro a sospendere la gara. A nulla possono
rilevare le deduzioni proposte nel ricorso dalla società reclamante. Al cospetto di un episodio di cotale
gravità, invero, questa C.D.T. non può che confermare la sanzione inflitta in prime cure. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Giò
Ponticelli.
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