COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N.C. RIARDO – GARA N.C. RIARDO / TEVEROLA DEL 29.03.2009 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N.C. RIARDO – GARA N.C. RIARDO / TEVEROLA DEL 29.03.2009 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità. Invero, la società ha spedito il reclamo medesimo, a mezzo raccomandata postale, in data 28.04.2009, non rispettando, quindi, il termine prescritto dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (settimo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale). Nella fattispecie la pubblicazione del C.U. è avvenuta il 2.04.2009, per cui il termine era fissato al 9.04.2009. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società N.C. Riardo.
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