COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FUTSAL MONTE DI PROCIDA – GARA GIUGLIANO / FUTSAL MONTE DI PROCIDA DELL’1.12.2008 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FUTSAL MONTE DI PROCIDA – GARA GIUGLIANO / FUTSAL MONTE DI PROCIDA DELL’1.12.2008 – ATT. MISTA La C.D.T., vista la richiesta della società reclamante, di accesso e di copia degli atti di cui in epigrafe (al fine di impugnare le sanzioni del Giudice Sportivo Territoriale), rileva che la società istante non ha provveduto alla presentazione del competente reclamo. È venuto, dunque, a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio. Questa Commissione, tenuto conto dell’obbligo, sancito dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 33, comma 8), a carico dell’Organo giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato; P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, in quanto soltanto preannunciato; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Futsal Monte di Procida.
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