COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Melegnanese Camp. Jun. Reg. Gir. D Gara Melegnanese/Codogno del 10/04/2009 C.U. n.39 del CRL datato 17.04.2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Melegnanese Camp. Jun. Reg. Gir. D Gara Melegnanese/Codogno del 10/04/2009 C.U. n.39 del CRL datato 17.04.2009 La società MELEGNANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato di comminare alla società MELEGNANESE la sanzione della perdita della gara per 0-3 a causa dell’irregolarità del terreno di gioco la sui regolarità compete alla società ospitante. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, preso atto che il referto arbitrale ed il suo supplemento evidenziano che al 16’ del 2°T un calciatore dell’AC CODOGNO festeggiando la segnatura di una rete dava un calcio alla bandierina d’angolo procurandone la rottura. Il direttore di gara ammoniva il predetto calciatore ed invitava i dirigenti della società ospitante, odierna reclamante, a provvedere al ripristino della regolarità del terreno di gioco risistemando o sostituendo la bandierina d’angolo. L’arbitro procedeva inoltre, nel pieno rispetto del regolamento convocando i capitani delle due squadre per procede al sopralluogo del terreno di gioco constatando l’assenza di una bandierina d’angolo e l’impossibilità di riprendere lo svolgimento della gara chiedendo nuovamente il ripristino del terreno di gioco. I dirigenti della società ospitante manifestavano ripetutamente di essere impossibilitati a provvedere alla sostituzione dell’asta della bandierina in quanto la società non ne disponeva di una che rispettasse le norme. Decorsi inutilmente ulteriori dieci minuti il direttore di gara riconvocava i capitani delle due squadre rilevava che la bandierina d’angolo non era stata ripristinata e che non vi era modo di ripristinarla e dichiarava la sospensione della gara. Alla luce degli atti ufficiali, pertanto, siccome la gara non si è conclusa a causa dell’irregolarità del terreno di gioco la cui regolarità compete alla società ospitante, la decisione assunta dal GS appare del tutto conforme alla disciplina in materia. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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