COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PARTENOPE – GARA PARTENOPE / S.EGIDIO DEL 18.04.2009 – CALCIO A 5 – SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PARTENOPE – GARA PARTENOPE / S.EGIDIO DEL 18.04.2009 – CALCIO A 5 – SERIE C2
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la infondatezza del reclamo medesimo. Ed invero,
esaminati gli atti e letto il reclamo presentato nell’interesse dalla società Partenope, la sanzione inflitta
appare congrua e coerente, in rapporto alla violazione contestata (art, 53, comma 2, N.O.I.F.). Del resto, le
censure avanzate dalla società reclamante, aventi ad oggetto essenzialmente una rivisitazione del fatto
storico (nel senso che la condotta sarebbe stata giustificata dalla necessità di evitare un peggioramento
della situazione creatasi, mancando le condizioni di tranquillità), rimangono sfornite di qualsivoglia elemento
di prova e supporto e, soprattutto, contraddette da quanto riferito nel referto arbitrale. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società
Partenope.
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