COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PARTENOPE – GARA PARTENOPE / S.EGIDIO DEL 18.04.2009 – CALCIO A 5 – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PARTENOPE – GARA PARTENOPE / S.EGIDIO DEL 18.04.2009 – CALCIO A 5 – SERIE C2 La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la infondatezza del reclamo medesimo. Ed invero, esaminati gli atti e letto il reclamo presentato nell’interesse dalla società Partenope, la sanzione inflitta appare congrua e coerente, in rapporto alla violazione contestata (art, 53, comma 2, N.O.I.F.). Del resto, le censure avanzate dalla società reclamante, aventi ad oggetto essenzialmente una rivisitazione del fatto storico (nel senso che la condotta sarebbe stata giustificata dalla necessità di evitare un peggioramento della situazione creatasi, mancando le condizioni di tranquillità), rimangono sfornite di qualsivoglia elemento di prova e supporto e, soprattutto, contraddette da quanto riferito nel referto arbitrale. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Partenope.
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