COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SASSINORO – GARA SASSINORO / REAL PAGANI PAUPISI DEL 15.02.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SASSINORO – GARA SASSINORO / REAL PAGANI PAUPISI DEL 15.02.2009 – 3^ CAT. –
DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Invero, dalla lettura del reclamo
proposto, non emergono elementi tali da poter confutare quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto di
gara, che configura fonte privilegiata di prova. Quanto alla commisurazione della pena, appare congrua la
sanzione inflitta dal G.S.T., in rapporto alla gravità dei fatti commessi. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società
Sassinoro.
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