COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CALPAZIO – GARA FUTURA / CALPAZIO DEL 3.11.2007 – ANNO SPORTIVO 2007 / 2008 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CALPAZIO – GARA FUTURA / CALPAZIO DEL 3.11.2007 – ANNO SPORTIVO 2007 / 2008 –
PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto delle note difensive e delle integrazioni presentate
dalle parti, nonché della relazione d’indagine, fatta pervenire dalla Procura Federale, all’esito della richiesta
avanzata da questa medesima C.D.T, di cui al C.U. n. 76 del 6.03.2008 del C.R. Campania, osserva quanto
segue: il reclamo è finalizzato alla declaratoria di irregolarità della posizione del calciatore Petrillo Remo
(nato il 19.04.1981), presunto difforme rispetto alla normativa. Alla riunione del 3.03.2008, questa C.D.T.,
conformandosi all’orientamento giurisprudenziale costante della Commissione d’Appello Federale,
allorquando essa configurava l’Organo di giustizia sportiva di ultimo grado, ha ritenuto doveroso demandare
gli accertamenti del caso alla Procura Federale, trasmettendo ad essa apposita istanza, finalizzata a
verificare se la raccomandata postale di spedizione del reclamo fosse stata inoltrata nei termini temporali
prescritti, atteso che questa C.D.T., pur avendo esperito (nell’ambito delle potestà ad essa riconosciute) i
tentativi di accertamento nel merito della vicenda postale, non aveva potuto conseguire una risultanza
certa. La relazione di indagine della Procura Federale, acquisita agli atti del procedimento, evidenzia: a) che
il calciatore Petrillo Remo si è svincolato in data 17.12.2007 dalla società San Giacomo Basso Molise e si è,
successivamente, tesserato con la società Futura in data 21.12.2007. Se ne deduce, quindi, che, alla data
della gara oggetto di reclamo, il calciatore Petrillo era tesserato a favore di altra società, per cui il suo
impiego in campo con la società Futura risulta irregolare; b) che il presidente della società Futura, sig.
Nicola Valva, giusta il C.U. n. 29 dell’11.10.2007, è risultato inibito a svolgere attività ai sensi dell’art. 14
C.G.S. fino al 5.02.2008, per cui non aveva titolo a sottoscrivere gli atti difensivi del 21.11.2007 e del
29.11.2007; c) quanto alla data di inoltro del reclamo, a mezzo del servizio postale, che il relativo plico è
stato accettato dall’Ufficio Postale di spedizione in data 9.11.2007, ovvero tempestivamente, rispetto alla
data di disputa della gara di cui al reclamo. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Calpazio, di infliggere a carico della società
Futura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a) C.G.S., la sanzione della punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo,
non versata.
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