COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CALPAZIO – GARA FUTURA / CALPAZIO DEL 3.11.2007 – ANNO SPORTIVO 2007 / 2008 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CALPAZIO – GARA FUTURA / CALPAZIO DEL 3.11.2007 – ANNO SPORTIVO 2007 / 2008 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto delle note difensive e delle integrazioni presentate dalle parti, nonché della relazione d’indagine, fatta pervenire dalla Procura Federale, all’esito della richiesta avanzata da questa medesima C.D.T, di cui al C.U. n. 76 del 6.03.2008 del C.R. Campania, osserva quanto segue: il reclamo è finalizzato alla declaratoria di irregolarità della posizione del calciatore Petrillo Remo (nato il 19.04.1981), presunto difforme rispetto alla normativa. Alla riunione del 3.03.2008, questa C.D.T., conformandosi all’orientamento giurisprudenziale costante della Commissione d’Appello Federale, allorquando essa configurava l’Organo di giustizia sportiva di ultimo grado, ha ritenuto doveroso demandare gli accertamenti del caso alla Procura Federale, trasmettendo ad essa apposita istanza, finalizzata a verificare se la raccomandata postale di spedizione del reclamo fosse stata inoltrata nei termini temporali prescritti, atteso che questa C.D.T., pur avendo esperito (nell’ambito delle potestà ad essa riconosciute) i tentativi di accertamento nel merito della vicenda postale, non aveva potuto conseguire una risultanza certa. La relazione di indagine della Procura Federale, acquisita agli atti del procedimento, evidenzia: a) che il calciatore Petrillo Remo si è svincolato in data 17.12.2007 dalla società San Giacomo Basso Molise e si è, successivamente, tesserato con la società Futura in data 21.12.2007. Se ne deduce, quindi, che, alla data della gara oggetto di reclamo, il calciatore Petrillo era tesserato a favore di altra società, per cui il suo impiego in campo con la società Futura risulta irregolare; b) che il presidente della società Futura, sig. Nicola Valva, giusta il C.U. n. 29 dell’11.10.2007, è risultato inibito a svolgere attività ai sensi dell’art. 14 C.G.S. fino al 5.02.2008, per cui non aveva titolo a sottoscrivere gli atti difensivi del 21.11.2007 e del 29.11.2007; c) quanto alla data di inoltro del reclamo, a mezzo del servizio postale, che il relativo plico è stato accettato dall’Ufficio Postale di spedizione in data 9.11.2007, ovvero tempestivamente, rispetto alla data di disputa della gara di cui al reclamo. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Calpazio, di infliggere a carico della società Futura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a) C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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