COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CULTURAL CLASSIC V – GARA CULTURAL CLASSIC V / SIRIGNANO DEL 25.03.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CULTURAL CLASSIC V – GARA CULTURAL CLASSIC V / SIRIGNANO DEL 25.03.2007 – 1^ CAT. La C.D.T., letti gli atti ufficiali di gara, gli atti raccolti dall’Ufficio Indagini (come, all’epoca dei fatti, era denominato l’Organo inquirente della F.I.G.C.), nella sua relazione, trasmessa al C.R. Campania, dalla Procura Federale, il 23 giugno 2008; visti gli atti relativi al ricorso innanzi al Giudice Sportivo (come, all’epoca dei fatti, l’Organo era denominato) del C.R. Campania; lette le memorie delle parti OSSERVA: - la fonte primaria e privilegiata di prova, ossia il referto arbitrale, in una con le successive dichiarazioni del direttore di gara, deve ritenersi nel suo complesso non attendibile, per i seguenti motivi: a) il contrasto rilevante tra referto e dichiarazioni rese al Giudice Sportivo sulla circostanza del secondo riconoscimento del calciatore n. 9 della Cultaral Classic, riconosciuto formalmente per Vitale Agostino, che il direttore di gara dichiara, nel referto di gara, di aver identificato per la seconda volta, per poi sostenere, nelle dichiarazioni rese al G.S., di non essere stato in grado di effettuare il secondo riconoscimento, in ragione dell’allontanamento dal campo del calciatore stesso, dopo la sua sostituzione; b) mancato riconoscimento, in foto, del calciatore Di Costanzo Giorgio, che, secondo l’accusa, avrebbe preso parte alla gara sotto il falso nome di Vitale Agostino e sulla cui persona il direttore di gara avrebbe dovuto soffermare l’attenzione ed attivare il ricordo, considerato il ripetuto riconoscimento dello stesso, effettuato durante la gara ed al momento dell’allontanamento. - Il procedimento accentrativo innanzi al G.S. deve ritenersi inficiato, oltre che per i motivi esposti al punto precedente, in quanto si ritiene che lo stesso Organo giudicante – sul piano della regolarità formale – non potesse utilizzare, ai fini del riconoscimento, foto scaricate da internet ed esibite dalla ricorrente, ma avrebbe dovuto acquisire delle riproduzioni fotografiche con modalità tali da garantire l’identità della persona effigiata, ovvero – meglio: sul piano sostanziale – convocare tutti i calciatori, per i quali oggi è procedimento, e procedere alla loro compiuta identificazione, per poi effettuare un successivo e valido riconoscimento, a cura del direttore di gara. - L’Ufficio Indagini (come, all’epoca dei fatti, era denominato l’Organo, oggi Procura Federale), investito del caso, non ha posto in essere attività accertative che possano consentire di superare i vizi evidenziati dal procedimento di primo grado. Nessun ulteriore chiarimento in merito è stato acquisito attraverso il direttore di gara, né un giudizio di colpevolezza, quale quello richiesto dalla Procura Federale nel caso di specie: un giudizio che non può fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni, sia pur plurime, provenienti da un’unica parte processuale e completamente contrastanti con quelle rese complessivamente dalla parte avversa. - Gli unici fatti che risultano, nel caso del presente procedimento, accertati con adeguata fondatezza ai fini di un giudizio di merito, sono l’allontanamento dal campo del dirigente accompagnatore della società Cultural Classic V, sig. Napolitano Claudio, come per sua stessa ammissione, prima della fine della gara e senza farvi più ritorno, e l’apertura dello spogliatoio del direttore di gara, con la sparizione di alcune foto autenticate, utilizzate per il riconoscimento di calciatori della predetta squadra. Proprio questi due ultimi elementi appaiono significativi e di rilevante gravità, tali da sostanziare le sanzioni, di cui alla specifica delibera di questa Commissione Disciplinare Territoriale (in ordine al deferimento della società Cultural Classic V, riferito alla medesima gara, di cui al reclamo in esame). Al riguardo, questa C.D.T., nel confermare, come già specificato nella citata delibera relativa al cennato deferimento, che le due gravi circostanze non possono che essere ascritte alla società ospitante, sul piano della responsabilità oggettiva, con particolare riferimento al profilo dell’inadeguata custodia di quelle parti dell’impianto di interesse ai fini del regolare svolgimento della gara, giudica che le circostanze medesime abbiano inficiato la gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di confermare la decisione del G.S. del C.R. Campania, che ha inflitto alla società Cultural Classic V la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; dispone addebitarsi la tassa, non versata, a carico della medesima società Cultural Classic V.
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