COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VINCENZO NIGRO – GARA GROTTA SOCCER / VINCENZO NIGRO DEL 25.01.2009 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VINCENZO NIGRO – GARA GROTTA SOCCER / VINCENZO NIGRO DEL 25.01.2009 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, pur nella considerazione che il rapporto ufficiale dell’arbitro configuri fonte privilegiata di prova, deve concludersi, in una valutazione approfondita della vicenda, che l’incolpazione debba essere derubricata in gesto antisportivo. Di conseguenza, questa C.D.T. ritiene, al fine di un’equa proporzione tra l’effettiva rilevanza dei fatti commessi e le corrispondenti sanzioni, che l’inibizione a carico del dirigente accompagnatore della società Vincenzo Nigro, sig. Frasca Michele debba essere ridotta al 20.02.2009. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la sanzione inflitta al sig. Frasca Michele a tutto il 20.02.2009; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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