COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AVERSANA S.DIEGO – GARA AVERSANA S.DIEGO / S.CECILIA UNITED DEL 18.1.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AVERSANA S.DIEGO – GARA AVERSANA S.DIEGO / S.CECILIA UNITED DEL 18.1.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, pervenuto in data 9.2.2009, in via preliminare rileva l’inammissibilità del reclamo medesimo nella parte riguardante la squalifica del terreno di giuoco per una giornata di gara e la squalifica, per due giornate di gara, a carico del calciatore La Rocca Marco, in quanto entrambe non impugnabili. In ordine alle altre sanzioni impugnate, questa C.D.T. dispone lo stralcio, in ragione dell’urgenza, relativo all’impugnazione delle sanzioni a carico del calciatore Spada Luca e dell’allenatore sig. Del Priore Mariano, inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure. Questa C.D.T. ritiene che, dall’esame degli atti ufficiali, emerga con chiarezza la gravità del comportamento tenuto dal predetto calciatore, la cui squalifica, di conseguenza, deve essere confermata. Quanto alla squalifica fino al 28.02.2009 a carico dell’allenatore sig. Del Priore Mariano, questa C.D.T. ritiene che essa debba essere ridotta al 20.02.2009, al fine della giusta corrispondenza all’effettiva rilevanza dei fatti addebitati al nominato tesserato. Infine, in ordine alla sanzione pecuniaria a carico della reclamante, nonché in relazione alla squalifica fino al 31.12.2009 a carico del calciatore Frusciante Carmine, si dispone il rinvio della decisione alla riunione di questa C.D.T. del 2.03.2009, per la quale, nel rispetto della relativa richiesta di audizione, formalizzata dalla reclamante, si determina la convocazione del presidente della società, senza ulteriore avviso. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte riguardante la squalifica del terreno di giuoco per una giornata di gara e la squalifica per due giornate di gara, a carico del calciatore La Rocca Marco; di rigettare il reclamo della società Aversana S. Diego nella parte riguardante la squalifica del calciatore Spada Luca; di ridurre al 20.02.2009, in parziale accoglimento dell’atto di impugnazione, la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Del Priore Mariano; di rinviare la decisione, per gli altri due richiamati aspetti del reclamo in epigrafe, alla riunione del 3.02.2009, per la quale dispone la convocazione del presidente della reclamante, senza ulteriore avviso; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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