COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROFESSIONAL FUTSAL ISCHIA – GARA PROFESSIONAL FUTSAL ISCHIA / TALEA C5 DELL’8.02.2009 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE A
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 19/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROFESSIONAL FUTSAL ISCHIA – GARA PROFESSIONAL FUTSAL ISCHIA / TALEA C5
DELL’8.02.2009 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE A
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, verificata la documentazione ad esso allegata, osserva: in via
preliminare, si prende atto che la società reclamante ha rinunciato, per propria opzione, ritenendo che esse
fossero state equamente commisurate dal Giudice di prime cure, ad impugnare le sanzioni determinate dal
Giudice Sportivo Territoriale a carico del dirigente, sig. Massa Salvatore, e della calciatrice Carannante
Maria, nonché ha rinunciato ad opporsi alla sanzione pecuniaria. Quanto alle altre due sanzioni, che la
reclamante ha ritenuto di impugnare, ritenendo che esse siano state determinate in misura non
proporzionata all’effettiva gravità dei fatti verificatisi nella circostanza, questa C.D.T. ritiene, in via
preliminare, che non possa trovare accoglimento la tesi della ricorrente, in ordine al presunto errore di
persona, nel quale sarebbe incorso l’arbitro della gara, in relazione all’allenatrice, sig.ra Sergiano Nicoletta.
Invero, nessun elemento probante è stato prodotto dalla società Professional Futsal Ischia, idoneo a
confutare, sotto il profilo sostanziale, quanto riportato nel referto di gara, che, per consolidata
giurisprudenza, configura fonte privilegiata di prova. Quanto alla valutazione della sanzione a carico della
nominata allenatrice, la non specificità delle incolpazioni, di cui al rapporto di gara, inducono questa C.D.T.
a ritenere che la sua equa commisurazione consista nella sua quantificazione fino al 20.03.2009. Deve
respingersi, viceversa, la richiesta di commutazione della sanzione a tempo in squalifica per giornate di
gara, nel rispetto delle determinazioni assunte da questa C.D.T., per i casi analoghi a quello in esame,
relativi a dirigenti e/o ad allenatori. In ordine alla calciatrice Foresto Francesca, questa C.D.T. ritiene
viceversa, anche in conformità a sue precedenti decisioni per casi analoghi, di poter accedere alla richiesta
della reclamante di commutazione della sanzione da squalifica a tempo in squalifica per giornate di gare (al
fine di evitare, per motivo di equità e di proporzione della sanzione medesima, che essa possa estendere la
sua efficacia anche in relazione alle gare di Coppa Italia della società di appartenenza), in misura
computata sulla base della giusta punizione del comportamento tenuto dalla medesima (non revocabile in
dubbio, sulla base delle mere enunciazioni della reclamante) e tenuto conto delle giornate ufficiali del
corrente Campionato, ancora da disputare da parte della società reclamante. Tanto premesso, questa
C.D.T. commuta la squalifica a tempo, a carico della calciatrice Foresto Francesca, in squalifica per otto
giornate di gara. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo della società Professional Futsal Ischia, riducendo al
20.03.2009 la squalifica a carico dell’allenatrice, sig. ra Sergiano Nicoletta, e commutando in
squalifica per otto giornate di gara la sanzione a carico della calciatrice Foresto Francesca;
respinge nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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