COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FRECCIA AZZURRA – GARA FRECCIA AZZURRA / PROMOITALIA C5 DEL 4.02.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 26/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO FRECCIA AZZURRA – GARA FRECCIA AZZURRA / PROMOITALIA C5 DEL 4.02.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto, poiché, per quanto concerne la posizione del calciatore Lipori Giovanni, il Giudice Sportivo Territoriale ha già applicato, nella misura minima edittale, la sanzione prevista per condotta violenta nei confronti del direttore di gara, né si ritiene sussistano circostanze attenuanti, meritevoli di valutazione, circa l’ammenda, si ritiene, questa, adeguata ai fatti contestati. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Freccia Azzurra.
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